Associazione Culturale LiberaMENTE
Sede Legale: Via R. Pratolongo, 11/A - 16131 - Genova

Presidente e Legale Rappresentante
Antonio Casillo

 

STATUTO

Articolo: 1 (costituzione e sede)

1.1 E' costituita l'Associazione culturale LiberaMENTE (d’ora in avanti anche l’Associazione). LiberaMENTE è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’associazione ha sede in Genova, via R. Pratolongo, 11/A – CAP 16131.

Articolo: 2 (oggetto sociale)

2.1 L'Associazione persegue i seguenti scopi:

·        Promuovere la passione per la scrittura, la lettura e  per il giornalismo;

·        Promuovere la conoscenza di realtà internazionali sia socio-politiche che culturali

·        Promuovere la conoscenza di tematiche  e problematiche legate al mondo femminile

2.2 L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
  • attività editoriale: promuovere un'attività editoriale per fornire materiali e pubblicazioni  atti alla crescita culturale dei soci.

Articolo: 3 (aderenti all’Associazione)

3.1 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

3.2 Gli associati, che hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione, si distinguono in:

  • Soci Fondatori: sono le persone fisiche che hanno promosso la nascita dell’Associazione Culturale LiberaMENTE
  • Soci Ordinari: sono le persone fisiche, ed associazioni territoriali e regionali che ne facciano domanda con l’intento di contribuire al perseguimento degli scopi dell’associazione e svolgano concreta azione per il successo della stessa.
  • Soci Benemeriti: individuati nelle persone fisiche, giuridiche, e negli Enti che, oltre al pagamento della quota annuale, versino contribuzioni straordinarie.
  • Soci Onorari: sono le personalità del mondo politico, culturale, scientifico, artistico, giuridico, economico, umanitario, che abbiano dimostrato un particolare interesse per le attività dell’Associazione.
  • Soci di seconda affiliazione: sono le Associazioni con fini umanitari o culturali, che possono partecipare alla vita attiva e alle attività promosse dall’Associazione , con modalità che verranno stabilite dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

3.3 L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Presidente dell’Associazione, a suo insindacabile giudizio

3.4 Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

Articolo: 4  (quote associative e modalità di partecipazione)

4.1 Le quote o il contributo associativo sono determinati annualmente dal Consiglio direttivo con delibera da adottarsi entro il 30 Aprile di ogni anno. In assenza di specifica delibera, gli associati non sono tenuti a versamento alcuno.

Articolo: 5 (diritti e doveri degli associati)

5.1 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire decretando, con decisione insindacabile, l’immediata espulsione dalla Associazione.

5.2 Tutti i soci hanno diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.3 Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

5.4 Il socio cessa di esser tale per:

a) dimissioni volontarie; b) mancato versamento delle quote sociali entro il termine previsto di cui al punto 4.2 del presente Statuto; c) indegnità deliberata dal Consiglio direttivo, i cui diversi casi trovano specificazione nel regolamento interno dell’Associazione;

5.5 La quota associativa, in caso di recesso o perdita della qualità di socio non è rimborsabile né ripetibile;

 Articolo: 6 (risorse economiche)

6.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  • contributi;
  • ogni altro tipo di entrate, di beni mobili ed immobili.

6.2 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo con le modalità di cui all’art. 4 del presente statuto e seguenti e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

 Articolo: 7 (documento di bilancio)

7.1 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, alla fine del quale, è redatta a cura del presidente, una relazione dettagliata sulle attività svolte, accompagnata da un rendiconto finanziario dal quale risulti chiaramente la situazione contabile, ivi compresa l’esposizione attiva e/o passiva.

7.2 Il rendiconto finanziario esposto dal Presidente è supportato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e da quella del Tesoriere. Tale rendiconto è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale.

7.3 Gli eventuali avanzi di gestione verranno re-impiegati, in conformità a quanto disposto dall’Assemblea Generale, nelle attività costituenti gli scopi dell’Associazione.

7.4 La firma sui conti correnti bancari dell’Associazione, ad ogni livello, avviene in forma congiunta tre il presidente ed il tesoriere (doppia firma vincolata).

 Articolo: 8 (organi sociali)

8.1 Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;

Articolo: 9 (assemblea)

9.1 L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

9.2 Tanto in prima che in seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.3 La convocazione va fatta con e mail da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica fornito da ciascun associato all’atto dell’iscrizione, o tramite posta tradizionale, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

9.4 L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo;
  • approva il documento di bilancio;
  • approva il regolamento interno.
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto.

9.5 L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

 Articolo: 10 (Consiglio direttivo)

10.1 Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

10.2 I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

10.3 Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è convocato dal  presidente;

10.4 Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

10.5 I membri del consiglio direttivo designano all’unanimità al loro interno il presidente ed il vice presidente

10.6 Il Consiglio direttivo determina le norme interne per il funzionamento dell’Associazione.

 Articolo: 11 (Il presidente)

11.1 Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione e nomina il tesoriere.

11.2 Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

11.3 In caso di impedimento,assenza,cessazione della carica svolge la sua funzione il Vicepresidente.

 Articolo: 12 (scioglimento)

12.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria o dalla maggioranza assoluta dei soci fondatori.

12.2 Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 Articolo: 13 (disposizioni finali)

13.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.