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Associazione Culturale LiberaMENTE
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Sede Legale: Via R. Pratolongo, 11/A - 16131 - Genova
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Presidente e Legale Rappresentante
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Antonio Casillo
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STATUTO Articolo: 1 (costituzione e sede) 1.1
E' costituita l'Associazione culturale LiberaMENTE (d’ora in avanti
anche l’Associazione). LiberaMENTE è una libera Associazione di fatto
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a
norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché
del presente Statuto. L’associazione ha sede in Genova, via
R. Pratolongo, 11/A – CAP 16131. Articolo: 2 (oggetto sociale) 2.1
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
·
Promuovere
la passione per la scrittura, la lettura e per il giornalismo;
·
Promuovere
la conoscenza di realtà internazionali sia socio-politiche che culturali
·
Promuovere
la conoscenza di tematiche
e problematiche legate al mondo femminile 2.2 L'associazione per il
raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in
particolare:
Articolo:
3 (aderenti all’Associazione) 3.2
Gli associati, che hanno diritto a partecipare a tutte le attività
dell’Associazione, si distinguono in:
3.3
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda
scritta del richiedente, dal Presidente dell’Associazione, a suo insindacabile
giudizio 3.4
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare
senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Articolo: 4 (quote
associative e modalità di partecipazione) 4.1
Le quote o il contributo associativo sono determinati annualmente
dal Consiglio direttivo con delibera da adottarsi entro il 30 Aprile
di ogni anno. In assenza di specifica delibera, gli associati non
sono tenuti a versamento alcuno. Articolo: 5 (diritti
e doveri degli associati) 5.1
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto
e l'eventuale regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo
dovrà intervenire decretando, con decisione insindacabile, l’immediata
espulsione dalla Associazione. 5.2
Tutti i soci hanno diritto di voto per le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. 5.3
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione
temporanea alla vita associativa. 5.4
Il socio cessa di esser tale per: a) dimissioni volontarie;
b) mancato versamento delle quote sociali entro il termine previsto
di cui al punto 4.2 del presente Statuto; c) indegnità deliberata
dal Consiglio direttivo, i cui diversi casi trovano specificazione
nel regolamento interno dell’Associazione; 5.5
La quota associativa, in caso di recesso o perdita della qualità di
socio non è rimborsabile né ripetibile; Articolo:
6 (risorse economiche) 6.1
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
6.2
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio direttivo con le modalità di cui
all’art. 4 del presente statuto e seguenti e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Articolo:
7 (documento di bilancio) 7.1
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno, alla fine del quale, è redatta a cura del presidente, una
relazione dettagliata sulle attività svolte, accompagnata da un rendiconto
finanziario dal quale risulti chiaramente la situazione contabile,
ivi compresa l’esposizione attiva e/o passiva. 7.2
Il rendiconto finanziario esposto dal Presidente è supportato dalla
relazione del Collegio dei Revisori dei conti e da quella del Tesoriere.
Tale rendiconto è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale.
7.3
Gli eventuali avanzi di gestione verranno re-impiegati, in conformità
a quanto disposto dall’Assemblea Generale, nelle attività costituenti
gli scopi dell’Associazione. 7.4
La firma sui conti correnti bancari dell’Associazione, ad ogni livello,
avviene in forma congiunta tre il presidente ed il tesoriere (doppia
firma vincolata). Articolo:
8 (organi sociali) 8.1 Gli organi dell’Associazione
sono:
Articolo:
9 (assemblea) 9.1
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto
ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta
da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto
ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno
in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o
sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli
associati. 9.2
Tanto in prima che in seconda convocazione l’Assemblea delibera a
maggioranza dei partecipanti, qualunque sia il numero degli intervenuti. 9.3
La convocazione va fatta con e mail da inviarsi all’indirizzo di posta
elettronica fornito da ciascun associato all’atto dell’iscrizione,
o tramite posta tradizionale, almeno otto giorni prima della data
fissata per l’Assemblea. 9.4
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
9.5
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e
l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Articolo: 10 (Consiglio direttivo) 10.1
Il consiglio direttivo è composto da 3 membri,
eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. 10.2
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente
e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 10.3
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è
convocato dal presidente;
10.4
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. 10.5
I membri del consiglio direttivo designano all’unanimità al loro interno
il presidente ed il vice presidente 10.6
Il Consiglio direttivo determina le norme interne per il funzionamento
dell’Associazione. Articolo: 11 (Il presidente) 11.1
Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio
direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione
e nomina il tesoriere. 11.2
Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività
varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. 11.3
In caso di impedimento,assenza,cessazione
della carica svolge la sua funzione il Vicepresidente. Articolo: 12 (scioglimento)
12.1
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria
o dalla maggioranza assoluta dei soci fondatori. 12.2
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190
della legge 23.12.96, n. 662. Articolo: 13 (disposizioni finali) 13.1
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge
vigente in materia. |