| Associazione
Culturale LiberaMENTE |
| Sede
Legale: Via R. Pratolongo, 11/A - 16131 - Genova |
| Presidente
e Legale Rappresentante |
| Antonio
Casillo |
| Tesoriere |
| Roberto Viganò |
| Consigliere |
| Silvia Carena |
|
STATUTO Articolo: 1 (costituzione e sede) 1.1
E' costituita l'Associazione culturale LiberaMENTE (d’ora in avanti anche l’Associazione).
LiberaMENTE è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo
e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg.
del codice civile, nonché del presente Statuto. L’associazione ha sede in Genova,
via R. Pratolongo, 11/A – CAP 16131. Articolo: 2 (oggetto sociale) 2.1
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
·
Promuovere
la passione per la scrittura, la lettura e per il giornalismo;
·
Promuovere
la conoscenza di realtà internazionali sia socio-politiche che culturali
·
Promuovere
la conoscenza di tematiche e
problematiche legate al mondo femminile 2.2 L'associazione per il
raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Articolo:
3 (aderenti all’Associazione) 3.2
Gli associati, che hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione,
si distinguono in:
3.3
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta
del richiedente, dal Presidente dell’Associazione, a suo insindacabile giudizio 3.4
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve
lo Statuto dell’Associazione. Articolo: 4 (quote
associative e modalità di partecipazione) 4.1
Le quote o il contributo associativo sono determinati annualmente dal Consiglio
direttivo con delibera da adottarsi entro il 30 Aprile di ogni anno. In assenza
di specifica delibera, gli associati non sono tenuti a versamento alcuno. Articolo:
5 (diritti e doveri degli associati) 5.1
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale
regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione
il Consiglio direttivo dovrà intervenire decretando, con decisione insindacabile,
l’immediata espulsione dalla Associazione. 5.2
Tutti i soci hanno diritto di voto per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. 5.3
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea
alla vita associativa. 5.4
Il socio cessa di esser tale per: a) dimissioni volontarie;
b) mancato versamento delle quote sociali entro il termine previsto di cui al
punto 4.2 del presente Statuto; c) indegnità deliberata dal Consiglio direttivo,
i cui diversi casi trovano specificazione nel regolamento interno dell’Associazione; 5.5
La quota associativa, in caso di recesso o perdita della qualità di socio non
è rimborsabile né ripetibile; Articolo:
6 (risorse economiche) 6.1
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
6.2
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale,
stabilite dal Consiglio direttivo con le modalità di cui all’art. 4 del presente
statuto e seguenti e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea,
che ne determina l'ammontare. Articolo:
7 (documento di bilancio) 7.1
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno,
alla fine del quale, è redatta a cura del presidente, una relazione dettagliata
sulle attività svolte, accompagnata da un rendiconto finanziario dal quale risulti
chiaramente la situazione contabile, ivi compresa l’esposizione attiva e/o passiva. 7.2
Il rendiconto finanziario esposto dal Presidente è supportato dalla relazione
del Collegio dei Revisori dei conti e da quella del Tesoriere. Tale rendiconto
è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale. 7.3
Gli eventuali avanzi di gestione verranno re-impiegati, in conformità a quanto
disposto dall’Assemblea Generale, nelle attività costituenti gli scopi dell’Associazione. 7.4
La firma sui conti correnti bancari dell’Associazione, ad ogni livello, avviene
in forma congiunta tre il presidente ed il tesoriere (doppia firma vincolata). Articolo:
8 (organi sociali) 8.1 Gli organi dell’Associazione
sono:
Articolo:
9 (assemblea) 9.1
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da
tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno
una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria
quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo
degli associati. 9.2
Tanto in prima che in seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza
dei partecipanti, qualunque sia il numero degli intervenuti. 9.3
La convocazione va fatta con e mail da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica
fornito da ciascun associato all’atto dell’iscrizione, o tramite posta tradizionale,
almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea. 9.4
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
9.5
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale
scioglimento dell’Associazione. Articolo: 10 (Consiglio direttivo) 10.1
Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti
dall’Assemblea fra i propri componenti. 10.2
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano
in carica 3 anni e sono rieleggibili. 10.3
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è convocato dal
presidente; 10.4
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 10.5
I membri del consiglio direttivo designano all’unanimità al loro interno il presidente
ed il vice presidente 10.6
Il Consiglio direttivo determina le norme interne per il funzionamento dell’Associazione. Articolo: 11 (Il presidente) 11.1
Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione e nomina
il tesoriere. 11.2
Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa
approvazione del Consiglio direttivo. 11.3
In caso di impedimento,assenza,cessazione della carica
svolge la sua funzione il Vicepresidente. Articolo: 12 (scioglimento)
12.1
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria o
dalla maggioranza assoluta dei soci fondatori. 12.2
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità
analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. Articolo: 13 (disposizioni finali) 13.1
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente
in materia. |